Condominio minimo con due soli proprietari: a chi tocca riparare il tetto e il sottotetto?

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Sono in un condominio di 2 soli appartamenti. Io abito al piano superiore, sotto il tetto, che è costituito dalla copertura in tegole e subito al di sotto di questa c'è una (soletta?) di perlinato in legno, di piccolo spessore che funge da camera di areazione e anche da  copertura del mio appartamento. Il tetto è malandato e ciò genera abbondanti infiltrazione di acqua meteorica e neve sciolta nel mio appartamento. Inoltre essendoci aperture per tutto il perimetro  della struttura (tetto), sono disturbato dalle invasioni di ratti, uccelli e ora perfino di pipistrelli che quivi si stanziano, avvicendandosi,  e mi riempiono la casa di escrementi, di urine e di tanta altra sporcizia, perché le perline e il loro cattivo stato di conservazione non ostacolano tale penetrazione in tutte le stanze del mio appartamento; che, sorto originariamente quale casa rurale risalente ad una 80ina d'anni, fa non è stato mai interessato da lavori di  ristrutturazione, sebbene usurato: travi tarlati, marcescenza del legname facente parte della copertura dell'edificio in questione. Il condomino di sotto, del primo piano, non ne vuol sapere né di deliberare nè di partecipare alle spese dei lavori che si rendono necessari per bonificare queste parti comuni; è giusto considerarle tali, o le spese devono essere esclusivamente a mio carico, come dice il condomino sottostante? Gradirei una sua risposta e chiarimenti, e consiglio di come comportarmi.

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Da quel che mi riferisce sembrerebbe proprio che il condomino del piano sottostante abbia torto, almeno in parte.

 

Cominciamo intanto col chiarire un concetto fondamentale: anche se vi sono solo due proprietari l'immobile nel quale Lei abita è un vero e proprio condominio (cosiddetto "condominio minimo") al quale si applicano tutte le norme dettate dalla legge per i condomini in genere, seppur adattate alla particolare situazione.

 

Troverà pertanto applicazione anche l'art. 1117 del Codice Civile, secondo il quale fa parte dei beni comuni anche il tetto, alla cui riparazione dovrà pertanto partecipare anche il condomino del primo piano.

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Per quel che riguarda il sottotetto, invece, dipende: se - come mi par di avere capito - esso non è servito da una scala che ne conceda l'accesso anche al proprietario del primo piano, e sia invece una struttura chiusa adibita esclusivamente alla coibentazione dell'appartamento sottostante, in tal caso sarà considerato pertinenza esclusiva dell'appartamento dell'ultimo piano, per cui sarà Suo, con tutti gli onori e gli oneri (insomma, la riparazione la pagherà Lei).

 

Ciò ovviamente in linea di massima: l'atto di proprietà può contenere disposizioni diverse, per cui va attentamente esaminato.

 

Il proprietario del primo piano, oltre a dover contribuire alla riparazione del tetto risponderà anche dei danni dovuti al suo rifiuto di procedere, se si riesce a dimostrare che si è rifiutato di farlo quando il danno sarebbe stato evitabile.

 

Naturalmente qualora, come Lei dice, non intenda collaborare bonariamente sarà necessario ricorrere alla via legale; Le consiglio, pertanto, di rivolgersi al Suo Avvocato di fiducia. Qualora non abbia già un Avvocato di fiducia Le ricordo che lo Studio offre assistenza legale in tutta Italia, per cui - se vuole - sarà possibile fissare un appuntamento col Collega che segue la zona dove Lei abita (basterà cliccare sull'apposito banner qui sotto ("Clicca qui per trovare l'avvocato più vicino"). Il primo incontro in studio con i lettori del sito è gratuito. 

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Commenti: 5
  • #1

    salvatore (domenica, 11 ottobre 2015 02:16)

    Abito in una piccola palazzina al primo piano,e sotto di me ci sono una bottega ed un garage di un unico proprietario,sto facendo riparare il tetto ,volevo sapere in che misura il proprietario di sotto deve contribuire alle spese.

  • #2

    studiolegaledauria (lunedì, 12 ottobre 2015 11:39)

    @salvatore #1
    Le spese andranno ripartito secondo il criterio generale, vale a dire in base ai millesimi di proprietà.

  • #3

    Andrea (martedì, 14 febbraio 2017 22:55)

    Buonasera, abito in una bifamiliare suddivisa in senso verticale ovvero sono proprietario del piano terra, del primo piano e del relativo sottotetto. Una parte del tetto sembra essere, strutturalmente parlando, un continuo con la parte del tetto dell'altra porzione di bifamiliare. Tale porzione è da considerarsi di proprietà comune o no? Nel caso il vicino abbia installato un impianto fotovoltaico che copre in parte la zona antistante la mia proprietà, posso affermare che l'impianto è stato eseguito sulla mia proprietà o no?
    Grazie infinite

  • #4

    studiolegaledauria.net (martedì, 07 marzo 2017 14:43)

    Da quel che mi riferisce parrebbe che il tetto sia comune. La questione andrebbe approfondita con la lettura degli atti di proprietà.

    Saluti.

  • #5

    studiolegaledauria.net (martedì, 07 marzo 2017 14:44)


    Avviso ai lettori.

    Su questa e altre pagine ricevo centinaia di richieste di pareri, a cui - data la mole - è praticamente impossibile rispondere con completezza e rapidità. Chiedo perciò scusa se solo ad alcuni verrà data pubblica risposta.

    Ricordo però a tutti che lo Studio opera sull'intero territorio nazionale per cui, qualora lo riteniate opportuno, sarà possibile organizzare un incontro (gratuito) con il Collega più vicino alla zona dove abitate, cliccando sull'apposito banner che troverete in questa pagina, all'inizio della discussione ("Clicca qui per trovare l'avvocato più vicino").

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