I dipendenti o i soci dell'amministratore possono ricevere deleghe per l'assemblea di condominio?

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Un dipendente o un socio di uno studio di amministrazione condominiale può ricevere deleghe di rappresentanza alle assemblee di condominio? Nel caso in cui tali soggetti siano delegati non c'è un conflitto di interessi?

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La recente riforma del condominio, tra le altre cose, ha interessato anche la figura dell'Amministratore restringendo espressamente alcuni ambiti di operatività che in precedenza non avevano preclusioni. In base alla introdotta normativa, infatti, all'Amministratore è fatto esplicito divieto di ricevere deleghe dai condomini per votare in assemblea (cosa che prima non era invece vietata).

 

La legge parla espressamente di "Amministratore", per cui - se ci si attiene strettamente alla lettera - il divieto dovrebbe riguardare unicamente colui che risulta formalmente essere l'Amministratore in carica, senza estendersi ad altre persone.

 

Il dubbio sollevato nel quesito, però, ha una sua ragione d'essere: è infatti evidente l'inopportunità di conferire deleghe a stretti collaboratori dell'Amministratore che potrebbero - a torto o a ragione - apparire come delle semplici "teste di legno" di quest'ultimo.

 

Al riguardo andrà anche chiarito che tipo di amministrazione condominiale è stata scelta dai condomini:

  • Nel caso l'amministrazione sia stata affidata ad una società ritengo che il divieto possa estendersi anche ai dipendenti e collaboratori della medesima, in quanto il centro di imputazione dell'incarico di amministrazione non riguarda una singola persona fisica, ma una intera struttura.
  • Nel caso in cui - invece - l'amministratore sia una persona fisica la questione è più incerta; personalmente propenderei per l'estensione del divieto ai dipendenti dell'Amministratore, ma al riguardo va evidenziato che non esiste ancora giurisprudenza, per cui i giudici, alla fine, potrebbero pensarla in maniera ben diversa, optando per una interpretazione strettamente letterale della norma.

 

Vedo - comunque - che Lei scrive da Milano.

 

Data la vicinanza (a Milano vi è un Local Partner dello studio, presso cui ricevo i clienti tramite videoconferenza o, se necessario, anche di persona) riterrei opportuno - a questo punto - un incontro in loco; così potrà spiegarmi meglio i dettagli della situazione. 

 

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Commenti: 3
  • #1

    Luciana Coppa (sabato, 10 ottobre 2015 12:59)

    Un collaboratore dell amministrazione è comunque a busta paga dell amministratore, diversamente sarebbe illegale l incarico. Pertanto a me pare evidente che il collaboratore che ha le medesime funzioni è sottoposto alle stesse norme per analogia. Io sto sollevando la problematica a proposito di fatti appena accaduti. L amministratore è infatti come un amministratore delegato di una società che in assemblea non può rappresentare solo qualcuno.

  • #2

    studiolegaledauria (lunedì, 12 ottobre 2015)

    @Luciana Coppa #1
    Tendenzialmente la penso esattamente come Lei. Nel caso ottenga provvedimenti giudiziari che sostengano tale impostazione giuridica Le sarei grato di una trasmissione degli stessi, in modo da poterne fare qualche commento su queste pagine.

  • #3

    studiolegaledauria.net (martedì, 07 marzo 2017 16:03)


    Avviso ai lettori.

    Su questa e altre pagine ricevo centinaia di richieste di pareri, a cui - data la mole - è praticamente impossibile rispondere con completezza e rapidità. Chiedo perciò scusa se solo ad alcuni verrà data pubblica risposta.

    Ricordo però a tutti che lo Studio opera sull'intero territorio nazionale per cui, qualora lo riteniate opportuno, sarà possibile organizzare un incontro (gratuito) con il Collega più vicino alla zona dove abitate, cliccando sull'apposito banner che troverete in questa pagina, all'inizio della discussione ("Clicca qui per trovare l'avvocato più vicino").

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