LASTRICO SOLARE - INFILTRAZIONI - RESPONSABILITA' PROPRIETARIO - NON SUSSISTE SEMPRE - DIVISIONE SPESE EX ART. 1126 C.C. - VETUSTA' - Cass. n. 10195/2013

La recente Cass. 10195/2013, ponendosi nella scia di precedenti pronunce, ribadisce che nella ripartizione delle spese di riparazione del lastrico solare non sempre va applicato l'art. 1126 C.C., il quale si applicherà solo in caso di difetti dovuti a normale vetustà, ma non nel caso in cui sia ravvisabile una responsabilità specifica del singolo proprietario o del condominio quale custode.

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Cass. Sez. II, sentenza n. 10195 del 30 aprile 2013.

  • Il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto al condomino che ne abbia la proprietà esclusiva, grava su tutti i condomini (con ripartizione delle spese ex art. 1126 c.c.) e quindi il condominio, quale custode ex art. 2051 cod. civ. risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare (Cass. 21/2/2006 n. 3676; Cass. 13/3/2007 n. 5848; Cass. 22/3/2012 n. 4596);
  •  La disposizione dell’art. 1126 c.c. che regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario; in tale ipotesi, ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 c.c., e non anche – sia pure in via concorrenziale – al condominio (Cass. 15/4/2010 n. 9084).

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