"Decreto del fare" e L. 220/2012 (riforma del condominio): Ritorna la mediazione in condominio

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I contenuti del "decreto del fare", emanato dal governo Letta, non sono ancora noti nel dettaglio, ma tra le misure annunciate c'è di sicuro la reintroduzione della mediazione civile in materia condominiale. Mediazione che - in realtà - figurava già a chiare lettere nelle legge 220/2012 (riforma del condominio), nonostante la Corte Costituzionale avesse sancito l'incostituzionalità della mediazione medesima, almeno come applicata in origine, con la sentenza n°272 del 06.12.2012.

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Ecco quanto prevede il testo della riforma:

 

Art. 71-quater disp. att. c.c. – “Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilita’, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e’ situato. Al procedimento e’ legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessita’ per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare».

 

Tale testo di legge fino ad oggi era stato interpretato come un refuso, dal momento che la mediazione era stata dichiarata incostituzionale, e come tale destinato a restare lettera morta; alla luce del nuovo annuncio però, esso acquisterebbe tutta la sua forza normativa, con la conseguenza che bisognerà tenere in debita considerazione il procedimento previsto.

 

Non  mancherebbero approfondimenti da fare al riguardo, ma per quelli aspettiamo di conoscere nel dettaglio quanto previsto dal decreto.


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