È possibile trasmettere in streaming l'assemblea condominiale?

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È possibile trasmettere in streaming (all'interno dell'area privata del sito condominiale) l'assemblea condominiale?

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Avv. Michele D'Auria: assistenza e consulenza legale condominio online - www.studiolegaledauria.net

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La domanda del lettore è decisamente una espressione del segno dei tempi; pare che ultimamente la diretta streaming delle riunioni sia diventata davvero di grande moda e - a quanto pare - non sembra più interessare solo il mondo dei social o quello della politica...

 

Al riguardo non mi risulta che esista (ancora) giurisprudenza, ne' una chiara e specifica legislazione, quindi bisognerà procedere per principi generali ed analogie.

 

In primo luogo andrà verificato se sia applicabile il nuovo art. 1122-ter C.C., introdotto dalla legge di riforma del condominio. L'articolo in questione dispone quanto segue:

 

"Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni.

Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136".

 

Potrebbe sembrare che la norma in oggetto presenti analogie con la questione che qui ci occupa, in quanto disciplina l'installazione di videocamere le quali consentono una trasmissione dell'immagine di chi acceda al condominio; l'opinione dello scrivente però è che trattasi di cose molto diverse:

 

  • In primo luogo lo scopo dell'art. 1122-ter è quello di tutelare la sicurezza del condominio, cosa evidentemente diversa rispetto allo scopo che avrebbe una diretta streaming dell'assemblea condominiale;
  • In secondo luogo va evidenzato che le videocamere di sorveglianza trasmettono solo immagini e non suoni; anche in ciò è chiara la differenza rispetto ad una diretta streaming.

 

Per tali ragioni ritengo che la normativa in questione non sia applicabile con riferimento alla questione che qui si discute.

 

Andranno piuttosto esaminati due principi generali: 

 

  • Il principio generale per cui il condomino ha diritto di partecipare all'assemblea condominiale.
  • Il principio generale alla riservatezza ed alla privacy

 

Il primo principio è esplicitato dall'art. 1136 C.C., secondo cui :

 

"L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati".

 

Inoltre l'Art. 67 D.A.C.C. dispone che:

 

"Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta".

 

In altre parole, tutti i condomini hanno diritto di essere convocati all'assemblea di condominio, ed hanno il diritto di parteciparvi. Tale diritto può essere esercitato anche per il tramite di un delegato ma, in una epoca informatica come la nostra, si pone il quesito se possa esserlo anche per il tramite di strumenti tecnologici che permettano di partecipare con un collegamento audio/video esterno. In effetti tale collegamento in streaming consente al condomino di seguire perfettamente i lavori dell'assemblea e di esprimere il suo voto sui vari argomenti. 


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Al riguardo sono del parere che tale partecipazione telematica sia ammissibile, anche se non esplicitamente prevista; da un lato infatti essa consente di tutelare perfettamente il diritto di partecipazione del condomino, dall'altra non sembra avere particolari controindicazioni (salvo quanto si dirà appresso in merito alle esigenze di tutela della privacy); d'altra parte l'art. 67 D.A.C.C. nel ribadire il diritto di partecipazione all'assemblea precisa che essa può avvenire "anche" a mezzo di rappresentante, ma non esclude in via di principio altre forme di partecipazione come - appunto - quella permessa dalla diretta in streaming.

 

Il secondo principio da tutelare è quello della Privacy, come si diceva. E' infatti indiscutibile che il diritto di partecipare ai lavori dell'assemblea spetti esclusivamente al condomino, e non anche a terzi: le assemblee di condominio infatti sono private quindi non esiste un diritto a parteciparvi da parte di chiunque.

 

Tale ovvio principio viene anche ribadito dal garante della Privacy che con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2006, ha specificato che solo con il consenso unanime dei partecipanti i tecnici e consulenti possono partecipare all’assemblea condominiale (e solo per il tempo necessario all’espletamento dell'incarico). Ugualmente, l’unanimità è richiesta anche per la partecipazione di terzi uditori estranei al condominio. Ovviamente non è considerato terzo estraneo chi partecipi all'assemblea in forza di delega rilasciata da un condomino, ma - in assenza di quella - chiunque potrà essere allontanato su richiesta anche di un solo condomino. Il Garante infine precisa che anche la videoregistrazione sarà ammessa solo con il consenso di tutti i condomini presenti.

 

Per tale ragione ritengo che non sia ammissibile la trasmissione indiscriminata in streaming, a meno che non vi sia preventivo consenso dei presenti, all'unanimità; sarà invece ammissible la diretta tramite skype, hangout o simili strumenti cibernetici per videoconferenze, in cui vi sia un "filo diretto" tra il solo condomino che intende partecipare e l'assemblea (e in cui non sia prevista la registrazione audio/video).

 

 

Vedo - comunque - che Lei scrive da Napoli.

 

Data la vicinanza (ricevo personalmente i clienti a Napoli il lunedì) riterrei opportuno - a questo punto - un incontro di persona; così potrà spiegarmi meglio i dettagli della situazione. 

 

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