Fondo di garanzia per le vittime della strada e risarcimento per incidente con macchina non assicurata

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Mi hanno tamponato distruggendo la mia autovettura e mandandomi all'ospedale. Purtroppo ho subito lesioni abbastanza gravi, che vanno ben oltre il classico colpo di frusta. La macchina che mi ha tamponato non aveva l'assicurazione, ora chi mi risarcisce?  

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In Italia ci sono circa 3-4 milioni di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, di cui la metà circola regolarmente mettendo a repentaglio la sicurezza stradale. 

 

Capita spesso che, a seguito di un incidente stradale, il conducente del veicolo danneggiante si dia alla fuga, senza consentire al danneggiato di annotarsi gli estremi della targa, o sia sprovvisto della copertura assicurativa. Cosa succede? Chi mi paga? Posso essere risarcito? Sono legittime queste domande poste dagli automobilisti coinvolti in queste circostanze.

 

Niente paura, perché  in questi ed altri casi interviene il Fondo di Garanzia per le vittime della strada che è un fondo istituito già con la L. n. 990 del 1969 (oggi abrogata per effetto dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private), oggi disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del D.Lgs. n. 209 del 2005 e gestito dalla Consap, società ad integrale capitale pubblico che agisce sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, e ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati in caso di incidente che coinvolge un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato.

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In particolare, il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene nelle ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo:

 

  • non identificato: in questo caso, vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro 500,00 e per la parte eccedente i 500,00 Euro;
  • non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  • assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  • messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo;
  • Con targa non più corrispondente o non corrispondente allo stesso veicolo: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti.

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato che abbia subito dei danni  a seguito di sinistro rientrante in una delle ipotesi suindicate. 

 

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia Assicuratrice che gestisce la procedura all'interno della regione nella quale è avvenuto il sinistro ed una copia della richiesta va inviata anche alla Consap nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada

 

Ricevuta la richiesta di risarcimento, la Compagnia designata verificherà se effettivamente il mezzo che ha causato l'incidente non era coperto da alcuna assicurazione oppure se non risulta identificato. 

Successivamente, se la richiesta rientra tra quelle che il Fondo può prendere in carico, si avvia la procedura di risarcimento.

 

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia designata è obbligata a:

  • Formulare l’offerta di risarcimento al danneggiato;
  • Comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (ad esempio, nel caso in cui la Compagnia ritenga che il sinistro non sia mai avvenuto).

Il termine è invece di 6 mesi nel caso in cui si tratti di danno causato da un veicolo assicurato presso una Compagnia posta in stato di liquidazione coatta amministrativa.

 

Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giorni e il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata. 

 

In tutte le ipotesi di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sopra indicate, ad esclusione di quella relativa alla liquidazione del danno causato da imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, l’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata ed alla CONSAP. La liquidazione, quindi, deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta di danno, salvo interruzioni della impresa designata (ad esempio per richieste di integrazione documentale). Nell’ipotesi relativa alla liquidazione del danno causato da imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa l’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno a mezzo raccomandata, all’impresa designata ed alla CONSAP

 

Ovviamente, vista la complessità della materia e le limitazioni che derivano da un’irregolare denuncia di danno, è consigliabile affidarsi ad un professionista che sappia indirizzare correttamente la richiesta di risarcimento del danno per vedersi riconosciuti e tutelati i propri diritti. 

 

Avv. Antonio Basilio Fimiani

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