La veranda abusiva va inserita nelle tabelle millesimali?

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Nel caso di una terrazza chiusa a veranda e presentata istanza in sanatoria per illecito abusivo e sul quale la sovrintendenza ha espresso parere sfavorevole, ai fini della redazione delle tabelle millesimali come viene considerata: Terrazza o Veranda?

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Le tabelle millesimali devono tenere conto dello stato di fatto dell'immobile, quindi se attualmente c'è una terrazza bisognerà calcolare i valori di una terrazza.

 

Il problema vero, però, è un altro.

 

Se la terrazza è abusiva essa ha introdotto una modifica nei volumi del fabbricato che rende necessaria una revisione delle tabelle millesimali (perchè prima evidentemente non esisteva) quindi la modifica delle stesse va pagata dal proprietario della terrazza; sempre che - naturalmente - il condominio non decida di chiedere l'abbattimento della terrazza medesima, cosa a cui avrebbe pieno diritto data l'abusività del manufatto (e probabilmente anche in ragione della lesione del decoro architettonico). 

 

 

Vedo - comunque - che Lei scrive da Napoli.

 

Data la vicinanza (ricevo personalmente i clienti a Napoli il lunedì) riterrei opportuno - a questo punto - un incontro di persona; così potrà spiegarmi meglio i dettagli della situazione. 

 

Se vuole che Le fissi un appuntamento mi faccia sapere (basterà cliccare sull'apposito banner che troverete qui sotto "Clicca qui per trovare l'avvocato più vicino").  

 

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Commenti: 5
  • #1

    Andrea (sabato, 17 ottobre 2015 18:53)

    Salve, desidererei avere un parere sulla seguente questione: il costruttore ha presentato per approvazione le prime tabelle millesimali dalle quali si evince la natura di "deposito" di 4 locali posti all'ultimo livello. Per gli stessi ne e' stata valutata la consistenza a circa la meta' del valore che avrebbero se fossero destinati all'uso abitativo che - di fatto - e' quello reale e risaputo da tutti i condomini. Alla mia opposizione in assemblea, motivata e verbalizzata, i restanti condomini hanno votato a favore delle attuali tabelle contenenti l'abuso. Cosa potrei fare? Grazie per qualsiasi suggerimento vorra' darmi. Saluti. Andrea.

  • #2

    studiolegaledauria (martedì, 10 novembre 2015 17:14)

    Da quel che mi riferisce potrebbero esserci gli estremi per chiedere la revisione delle tabelle millesimali oppure per denunciare l'illegittimo utilizzo dei locali.

  • #3

    studiolegaledauria.net (martedì, 07 marzo 2017 14:54)


    Avviso ai lettori.

    Su questa e altre pagine ricevo centinaia di richieste di pareri, a cui - data la mole - è praticamente impossibile rispondere con completezza e rapidità. Chiedo perciò scusa se solo ad alcuni verrà data pubblica risposta.

    Ricordo però a tutti che lo Studio opera sull'intero territorio nazionale per cui, qualora lo riteniate opportuno, sarà possibile organizzare un incontro (gratuito) con il Collega più vicino alla zona dove abitate, cliccando sull'apposito banner che troverete in questa pagina, all'inizio della discussione ("Clicca qui per trovare l'avvocato più vicino").

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  • #4

    Giovanni45 (martedì, 18 settembre 2018 13:17)

    In una palazzina di 4 piani, il condomino dell'ultimo piano ha da tempo installato un numero di verande lungo tutto il perimetro dell'appartamento (attico) di proprietà.
    Dal momento che non si è in grado ancora di stabilire se trattasi di notevole alterazione del volume (mq) dell'edificio, o se tale alterazione superi 1/5 del valore proporzionale dell'unità immobiliare, tengo a precisare che nelle verande sono installati un certo numero di radiatori per il riscaldamento delle stesse e che la palazzina è dotata di impianto centralizzato. Si può richiedere la revisione delle tabelle millesimali?

  • #5

    www.studiolegaledauria.net (lunedì, 12 novembre 2018 11:32)

    La giurisprudenza recente tende a ritenere legittima l'inclusione delle opere abusive nelle tabelle millesimali, quindi la revisione dovrebbe essere possibile; d'altra parte - come Lei stesso sottolinea - potrebbero non esserci gli estremi per la revisione, che è ammissibile solo quando è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino (e in tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione). La questione tecnica, quindi, va risolta prima di procedere alla rettifica. In caso di contrasto tra i tecnici non resterà altra strada che adire l'Autorità Giudiziaria che nominerà un CTU (Consulente Tecnico di Ufficio) .