Tribunale delle Imprese: non c'è competenza funzionale nel caso di controversie riguardanti acquisto dell'immobile da parte del socio in una Cooperativa Edilizia; la causa pertanto va incardinata davanti al Giudice Ordinario. (Ord. Trib. di Avellino del 21.05.2014).
Cooperativa Edilizia: nel caso di controversie riguardanti acquisto dell'immobile da parte del socio in una Cooperativa Edilizia la causa va incardinata direttamente davanti al Giudice Ordinario, non costituendo ciò violazione della clausola arbitrale contenuta nello Statuto Sociale. (Ord. Trib. di Avellino del 21.05.2014).
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La vicenda prende le mosse da una causa ordinaria, incardinata davanti al Tribunale di Avellino, in cui l'Attore (difeso da questo Studio), socio di una Cooperativa Edilizia, lamenta di essere stato indotto all'acquisto di una unità abitativa confidando sul fatto che al pagamento sarebbe seguito immediatamente il rogito notarile di trasferimento della proprietà; solo a pagamento avvenuto è stato chiaro che non di vendita si trattava, bensì di assegnazione in locazione decennale, cui solo successivamente avrebbe fatto seguito l'acquisto della proprietà; inoltre, sempre successivamente, veniva alla luce l'esistenza di un pregresso contenzioso della Cooperativa con la ditta costruttrice, mai menzionato nelle fasi di trattativa, che portava al pignoramento di alcuni beni immobili sociali. Il Socio quindi adiva il predetto Tribunale, chiamando in giudizio la Cooperativa ed invocando l'esistenza del dolo, con conseguente richiesta di declaratoria di nullità e/o comunque inefficacia del contratto, restituzione delle somme corrisposte e condanna al risarcimento del danno subito.
La Cooperativa si costituiva in giudizio e sollevava due eccezioni riguardanti la competenza del Giudice adito.
- Con la prima si eccepiva l'incompetenza del Giudice ordinario essendo invece competente il Tribunale delle Imprese ai sensi del DL n. 1/2012 convertito dalla L. 27/2012.
- Con la seconda si eccepiva violazione della clausola arbitrale contenuta nello Statuto Sociale, per cui le controversie tra soci e Cooperativa sarebbero state demandate alla cognizione di arbitri rituali.
Con riguardo alla prima questione la difesa di parte attrice replicava che non vi era alcuna incompetenza funzionale del Giudice adito. Era infatti evidente come il Tribunale delle Imprese fosse stato istituito per risolvere controversie di carattere societario, che non ricorrevano affatto nella controversia in esame.
Veniva altresi evidenziato che consolidata giurisprudenza, avallata anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, ha da tempo chiarito oltre ogni dubbio che nel caso di Cooperative Edilizie esistono due rapporti ben distinti:
- uno riguardante il rapporto societario e mutualistico, come in tutte le società cooperative;
- l'altro - di natura sinallagmatica - che riguarda la vendita al socio del bene immobile, e che va considerato alla stregua di qualsiasi contratto di compravendita di diritto privato (Cass. nn. 6016/03; 5724/04; 7646/07; Cass. Sez. Un. 9660/09).
L'oggetto del giudizio in esame - come appariva ben chiaro dal tenore complessivo dell'atto - era tale secondo rapporto, e non certamente il primo. Non erano quindi in discussione i rapporti societari e/o mutualistici (quelli si, di competenza del Tribunale delle Imprese) ma gli atti giuridici, di natura sinallagmatica, aventi ad oggetto la vendita dell'immobile, di competenza del giudice ordinario.
Con riguardo alla questione della clausola arbitrale si eccepiva ugualmente come essa fosse fuori tema nel contesto della controversia, rilevando come lo statuto non può che attenere - per sua stessa natura - alla generica disciplina della vita SOCIALE interna alla cooperativa, non agli ulteriori e specifici rapporti sinallagmatici aventi ad oggetto la vendita degli immobili. La controprova consisteva nel fatto che l'invocato Statuto non disciplinava in nessun suo punto la specifica cessione dell'immobile per cui era causa, mentre controparte non invocava nessun altro patto valido tra le parti in cui l'invocata clausola arbitrale avrebbe dovuto essere contenuta e sottoscritta.
Il Tribunale, con ordinanza del 21.05.2014 (Dott.ssa Maria Cristina Rizzi - depositata in cancelleria addì 04.06.14) abbracciava l'impianto giuridico delineato da parte attrice e rigettava entrambe le eccezioni di parte convenuta, disponendo per il prosieguo innanzi al Giudice Ordinario correttamente individuato dall'Attore.
Si riportano di seguito i passaggi più significativi dell'ordinanza.
Con riguardo alla prima eccezione (incompetenza funzionale del Giudice Ordinario):
- “Se da un lato la legge di conversione” (del D.L. 1/2012 - N.D.R.) “ha ulteriormente ampliato l'ambito soggettivo della normativa, estendendone l'applicazione anche alle società di cui al Titolo VI del libro V del codice civile (società cooperative e mutue assicuratrici), nella versione del decreto-legge escluse, dall'altro la ratio della normativa resta quella di riservare alla competenza di distinte sezioni specializzate la cognizione di una materia altamente tecnica come quella societaria... Nel caso di specie pertanto la competenza non può essere che del giudice ordinario trattandosi, come si evince chiaramente dagli scritti difensivi e dal tenore delle argomentazioni dell'attore, di questioni che attengono alla validità e agli effetti di normali vicende contrattuali che esulano dalle dinamiche societarie. Il contratto di adesione alla società cooperativa stipulato dall'attore, infatti, si atteggia ad atto semplicemente prodromico alla vicenda contrattuale per cui è causa, rappresentando un mero presupposto della successiva attività contrattuale posta in essere, e resta pertanto estraneo al thema decidendum del presente giudizio. Per le ragioni esposte, l'eccezione di incompetenza funzionale va rigettata”.
Con riguardo alla seconda eccezione (clausola arbitrale):
- “Parimenti non merita accoglimento l'eccezione sollevata da controparte relativa alla presunta violazione della clausola arbitrale contenuta nello statuto societario... La clausola riserva agli arbitri la cognizione di vicende relative alla vita societaria, poste in essere da soggetti che rivestono una specifica qualifica all'interno della compagine societaria e strettamente connesse alle dinamiche della società. Pertanto, vertendo l'oggetto della presente controversia su questioni contrattuali che esulano la tematica strettamente societaria suscettibile di essere demandata per espressa previsione statutaria alla cognizione degli arbitri, l'eccezione sollevata va disattesa”.
Il testo integrale dell'ordinanza è scaricabile QUI.
Avv. Michele D'Auria - Studio Legale a diffusione nazionale.
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