Lavori in condominio: possono rifiutarsi di restituirmi le quote pagate in più?

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Il mio condominio ha effettuato lavori straordinari di manutenzione dell'immobile e, di fronte alla difficoltà ad incassare le some dai condomini morosi, ha creduto opportuno di dividere i lavori in due tranche, continuando a riscuotere le quote dovute sull'intero. Ovviamente i condomini diligenti e solleciti nei pagamenti alla fine del primo ciclo, come da regolare consuntivo approvato, sono risultati a credito. Prima dell'inizio della seconda tranche, per la quale sono comunque dovute somme non indifferenti a causa di aumento dei costi e di errori nel computo metrico originario, l'assemblea ha deliberato di non restituire i conguagli a credito della prima fase, rinviandoli alla fine della seconda fase e, di fatto, agevolando chi non ha intenzione di pagare le rate con continuità e sollecitudine. Mi chiedo se, pur in presenza di una delibera assembleare in tal senso, sia lecito chiedere nuove rate più cospicue ai condomini che risultino a credito senza utilizzare tale credito in compensazione di quanto dovuto. Grazie

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Per darLe una risposta ben fondata sarebbe necessario esaminare attentamente la delibera assunta dall'assemblea condominiale. Diciamo che - in linea di massima - avrei qualche dubbio sulla legittimità del deliberato di cui mi riferisce perchè se è vero che la decisione presa dall'assemblea dei condomini con le maggioranze previste dalla legge vincola anche la minoranza dissenziente è anche vero che le attribuzioni dell'assemblea ex art. 1135 c.c. sono circoscritte alla verificazione ed all'applicazione in concreto dei criteri stabiliti dalla legge e non comprendono il potere di introdurre deroghe ai criteri medesimi, atteso che tali deroghe, venendo ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino di concorrere nelle spese per le cose comuni dell'edificio condominiale in misura non superiore a quelle dovute per legge, possono conseguire soltanto ad una convenzione cui egli aderisca; in buona sostanza - quindi - mi pare dubbio che Le possano essere addebitate spese a Lei non spettanti (a meno che Lei non lo abbia accettato, ma non mi pare il caso, da quel che mi riferisce).

 

Abbia presente che la delibera va impugnata entro 30 giorni dalla data di tenuta dell'assemblea, se Lei vi ha partecipato, o dalla comunicazione della delibera medesima, in caso di Sua assenza.

 

Tanto chiarito è fuori dubbio che:

 

 

  • l'Amministratore ha il preciso obbligo di attivarsi in via giudiziaria contro i condomini morosi, salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea
  • costituisce grave irregolarità (che consente di chiedere la revoca giudiziaria dell'Amministratore) l’aver omesso di curare diligentemente l’azione giudiziaria e la conseguente esecuzione coattiva.

 

Vedo - comunque - che Lei mi scrive da Roma; dal momento che in tale città (come anche a Napoli) ricevo personalmente i lettori del sito che ne facciano richiesta, se vuole sarà possibile approfondire meglio di persona, tramite un incontro in studio (basterà utilizzare il banner presente qui sotto "Clicca qui per trovare l'Avvocato più vicino").

 

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