Assemblea condominiale: posso avere deleghe superiori a 200 millesimi? I millesimi del delegante si sommano ai miei?

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Un condomino può presentarsi in assemblea con deleghe pari a 200 millesimi più i suoi? O i 200 millesimi devono essere comprensivi dei suoi?

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La riforma del condominio, tra le altre novità, ha introdotto un limite al potere di rappresentanza in assemblea, teso ad evitare il cd "accaparramento delle deleghe".

 

In buona sostanza, se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.nei condomini.

 

Tanto per cominciare, quindi, bisognerà aver presente che tale limite non è applicabile a tutti i condomini, ma solo a quelli che hanno un un numero di proprietari superiore a venti (da ventuno in poi).

 

In tale caso il limite è rappresentato da due elementi:

 

-1) il numero di condomini rappresentati non può essere superiore a un quinto.

 

-2) il numero di millesimi di tali condomini rappresentati non può essere superiore a un quinto.

 

Entrambe le condizioni devono essere presenti; ad esempio, sarà possibile rappresentare un solo condomini che abbia 201 millesimi; viene infatti superato il limite dei millesimi ma non il limite del numero di condomini rappresentati (cioè un quinto dei condomini totali). Argomentando in maniera diversa, di fatto si impedirebbe il diritto di essere rappresentato a chi - da solo - possiede più di 200 millesimi.

 

Altrettanto chiaro è che il numero di millesimi del rappresentato non si somma al numero di millesimi del rappresentante; la normativa, infatti, è chiara nel disporre che il delegato non può "rappresentare" più di un quinto dei millesimi; si parla quindi di limiti alla "rappresentanza" e non di altro.

 

 

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