Un lettore del blog mi pone un quesito tramite youtube, riferendo di una causa civile durata complessivamente ben 45 anni (!!!) ed ancora non conclusa per quel che riguarda la fase di esecuzione della sentenza. Comprensibilmente il lettore mi chiede "come scoprire se un processo è durato abbastanza?"
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La questione che mi sottopone andrebbe ovviamente approfondita con attenzione, ma comunque la si voglia inquadrare trovo davvero difficile poter trovare una giustificazione ad una durata del processo che si avvicina al mezzo secolo (e con una fase esecutiva ancora in corso...!).
Per quel che riguarda l'irragionevole durata dei processi esiste comunque una normativa, la quale tenta di porvi un argine. Si tratta della LEGGE 24 marzo 2001, n. 89, generalmente conosciuta come "Legge Pinto".
- L'art. 2, comma 2-bis, dispone - tra le altre cose - che (si tenga forte... ) la durata del processo può essere
ritenuta ragionevole "se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel
giudizio di legittimità (vale a dire in Cassazione, ndr).... Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre
anni..."
- L'art. 2 comma 2-ter dispone inoltre che "Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio
viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni"
Qualora tali tempi non siano stati rispettati sarà possibile chiedere una "equa riparazione" allo Stato italiano, vale a dire un risarcimento per l'eccessiva durata del processo.
Ovviamente, nell'accertare la violazione il giudice valuterà la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione, come prescrive la normativa in esame; ma dubito che potrà trovare una giustificazione ad un processo durato quattro decenni e un lustro.
L'indennizzo riconosciuto può variare da un minimo di 500 ad un massimo di 1.500 Euro per ogni anno eccedente la durata ragionevole.
Attenzione però: la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
Avv. Michele D'Auria - Consulenza legale online e on site
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