La palazzina ove io abito non ha delle grandi fondamenta. Sotto il mio pavimento, ad una profondità di circa mt 1.5 c'è un reticolo di muretti ove poggiano i tavelloni dei miei pavimenti. Alcuni di questi muretti hanno subito dei cedimenti causa infiltrazioni di acqua, e di conseguenza c'è stata una inclinazione del pavimento con distacco, di alcuni centimetri, dalle pareti divisorie di alcune camere. Domanda: a chi compete l'onere di tale ristrutturazione? Le pareti perimetrali della palazzina non hanno subito alcun movimento apparente, né i pavimenti delle abitazioni ai piani superiori e per questo mi viene detto che l'onere di tale ristrutturazione, siccome interessa il mio appartamento, è di mia competenza. Grazie
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Infiltrazioni dal sottosuolo condominiale e cedimento del pavimento al pianterreno, chi paga i danni?
Il Codice Civile dispone che il suolo su cui sorge l'edificio è considerato parte comune dell'edificio medesimo (art. 1117 C.C.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito da tempo che come "suolo su cui sorge l'edificio" deve intendersi anche il sottosuolo, vale a dire lo spazio sottostante il suolo ed esistente in profondità. la Cassazione infatti sancisce che esso, ancorché non espressamente menzionato dall'art. 1117 c.c., va considerato di proprietà comune in mancanza di un titolo, che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, avuto riguardo alla funzione di sostegno che contribuisce a svolgere per la stabilità del fabbricato.
Dato tale presupposto ne discende, come regola generale, che i danni provocati da infiltrazioni provenienti dal sottosuolo sono a carico del condominio e non del singolo condomino.
La Cassazione ha ulteriormente precisato che tuttavia i danni restano a carico del singolo condomino quando si tratti di infiltrazioni che non superino la normale tollerabilità (ad esempio lievi macchie di umidità nella cantina); nel Suo caso, però, le infiltrazioni hanno addirittura causato il cedimento del pavimento, quindi si è certamente aldilà della normale tollerabilità.
Tenga presente che se non sono ancora trascorsi dieci anni dalla costruzione dell'immobile sarà possibile invocare la garanzia decennale del costruttore a norma dell'art. 1669 C.C. In tal caso però i vizi della costruzione andranno denunciati entro un anno dalla scoperta, che possono decorrere anche dalla data di una consulenza tecnica che accerti l'esistenza del vizio medesimo (tra l'altro, nel Suo caso mi pare strano che non vi siano problemi anche alle fondazioni; una consulenza tecnica sarebbe ALTAMENTE consigliabile, per la sicurezza di tutto il condominio).
Le consiglio pertanto di rivolgersi immediatamente al Suo Avvocato di fiducia. Qualora non abbia già un Avvocato di fiducia Le ricordo che lo Studio opera in tutta Italia per cui, se lo ritiene opportuno, sarà possibile organizzare un incontro con il Collega più vicino alla zona dove Lei abita.Vedo (basta utilizzare il banner presente qui sotto "Clicca qui per trovare l'Avvocato più vicino").
Avv. Michele D'Auria - Consulenza legale online e on site
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