AFFITTI IN NERO: nella finanziaria 2016 novità e condono (incostituzionale?) per i mini affitti del DL 23/2011

 

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Il 2016 presenterà molte le novità nel campo degli affitti (e specialmente nella lotta contro gli affitti in nero).

 

La legge di stabilità 2016, approvata ieri in via definitiva dal Senato, ha infatti notevolmente modificato l'art. 13 della L. 431/98, introducendo anche un sorta di condono per i noti contratti di locazione con canone pari al triplo della rendita catastale, imposti forzosamente dall'Agenzia delle Entrate al proprietario, in seguito a denuncia del conduttore.

 

Come si ricorderà, la normativa riguardante tali contratti è stata dichiarata incostituzionale per ben due volte (sentenze nn. 50/2014 e 169/2015); nonostante ciò, la nuova norma appena approvata fa salvi nuovamente gli effetti prodotti, stabilendo nel triplo della rendita catastale il canone dovuto (o la indennità per occupazione) per tali contratti fino al 16 luglio 2015. Da una prima lettura anche tale "condono" appare incostituzionale, per le medesime motivazioni già espresse dalla sentenza n. 169/2015, ma ci sarà modo di approfondire dopo la pubblicazione in gazzetta della finanziaria, in cui si potrà ragionare sul testo legislativo certo.

 

Oltre al citato "condono" cambiano altre cose:

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 -1) E' fatto obbligo, entro sessanta giorni, di dare documentata comunicazione al conduttore e all'amministratore di condominio della registrazione (effettuata entro 30 giorni); nel caso si ometta la registrazione il conduttore potrà chiedere al Giudice di ricondurre il contratto a quanto previsto dalla legge (solitamente contratto 4 + 4 e canone non superiore a quello degli accordi raggiunti in sede locale tra rappresentanti degli inquilini e proprietari).

 

-2) Qualora il canone pagato sia superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato sarà possibile chiedere la restituzione di quanto versato in eccesso, anche se tale canone maggiorato sia frutto di una pattuizione espressa tra conduttore e locatore. L'azione sarà esperibile nel termine di sei mesi.

 

Ci sarà tempo di approfondire; per il momento pubblichiamo il testo integrale della rinnovata normativa.

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Ecco quanto la legge di stabilità dispone in merito all'art. 13, L. 431/98:

 

"L’articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:

 

Art. 13. (Patti contrari alla legge).

 

1. È' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. 

È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile.

 

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

 

3. È' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

 

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, è nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

 

5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato.

 

6. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta^ l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

 

7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge.

 

8. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso."

 

 

Non si tratta sempre di novità assolute, in quanto vengono ribadite anche disposizioni già esistenti, ma le modifiche danno vita ad un tutto organico che introduce importanti elementi di cambiamento, che analizzeremo meglio in successivi articoli del blog.

 

Per intanto auguro buone feste a tutti i lettori. 

 

 

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Commenti: 3
  • #1

    Pasquale De Iuliis (giovedì, 31 dicembre 2015 09:59)

    Il punto 8 dovrebbe confermare quanto più volte dibattuto sul sito che un
    Comodato verbale si può anche non registrare per cui, fuori dai denti, se lo stesso in realtà non è un comodato ma un contratto in nero, e il locatario non
    ha intenzione di denunciarlo e mai lo farà (???) ...Che fine farà la legge???
    Grazie Avvocato da un cavese che ha studiato a Salerno. Auguri.

  • #2

    tony (martedì, 05 gennaio 2016 03:21)

    quindi gli inquilini degli immobili con contratto non registrato dal proprietario continueranno a pagare in misura ridotta fino a luglio 2015?

  • #3

    studiolegaledauria (martedì, 07 febbraio 2017 12:05)

    Avviso ai lettori.

    Su questa e altre pagine ricevo centinaia di richieste di pareri, a cui - data la mole - è praticamente impossibile rispondere con completezza e rapidità. Chiedo perciò scusa se solo ad alcuni verrà data pubblica risposta.

    Ricordo però a tutti che lo Studio opera sull'intero territorio nazionale per cui, qualora lo riteniate opportuno, sarà possibile organizzare un incontro (gratuito) con il Collega più vicino alla zona dove abitate, cliccando sull'apposito banner che troverete in questa pagina, all'inizio della discussione ("Clicca qui per trovare l'avvocato più vicino").

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