CONDOMINIO posso abbattere il tramezzo tra due locali limitrofi di mia proprietà appartenenti a due condomini diversi?

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Ho preso in locazione due locali limitrofi, piano strada, che appartengono a due palazzine e due condomini diversi. Devo abbattere il tramezzo che li divide e corrisponde anche al confine tra i due condomini. Ho bisogno del permesso di ambedue i condomini. Con quale maggioranza deve essere espresso questo permesso all'interno dell'assemblea condominiale in base alle recenti normative? Secondo quanto mi è stato detto devono essere d'accordo tutti i proprietari. Ma io ritengo sia eccessivo. I due negozi che ho rilevato erano già adibiti a ristorazione ed io intendo fare altrettanto. Grazie.

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CONDOMINIO posso abbattere il tramezzo tra due locali limitrofi di mia proprietà appartenenti a due condomini diversi? 

 

Ovviamente se vuole stare davvero tranquillo la soluzione ideale sarebbe esattamente quella che Le è stata prospettata, vale a dire ottenere l'autorizzazione all'unanimità da parte di entrambe le assemblee condominiali dei due stabili confinanti.

 

Altrettanto ovviamente ciò Le risulterà quasi impossibile, perchè fra tanta gente ce ne sarà sempre qualcuna che, possedesse pure un solo millesimo, sarà contraria.

 

La questione è stata affrontata diverse volte dalla giurisprudenza, nei casi in cui in applicazione dell'art. 1102 C.C. intraprendenti condomini abbiano proceduto all'abbattimento dei tramezzi senza troppi complimenti, confidando nella legalità di tale comportamento. L'articolo in questione, infatti, prevede che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e che a tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. In tale ottica, l'abbattimento del tramezzo sembrava giustificato ex lege, senza nemmeno necessità di chiedere il consenso alle assemblee dei condomini. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha precisato svariate volte, anche di recente, che l'apertura del varco non è giustificabile dall'art. 1102 C.C. in quanto comporta il mutamento d'uso della parte comune e la costituzione di una servitù a favore di un fondo estraneo al condominio, per cui è richiesta l'unanimità.

 

Probabilmente, però, una soluzione potrebbe esserci; sarà necessario chiedere una autorizzazione temporanea ad entrambi i condomini, specificando chiaramente che non si intende dare vita a nessuna servitù  e che al termine dell'attività esercitata nei locali verrà ripristinata la situazione originaria. Ciò dovrebbe superare i problemi dati dalla prospettazione giuridica sancita dalla Cassazione, essendo perciò sufficiente ottenere la maggioranza ordinaria dalle due assemblee.

 

Ciò, ovviamente, al netto di quanto previsto da eventuali regolamenti condominiali, che ben potrebbero contenere norme diverse, di cui tenere conto.

 

Come vede, la questione è abbastanza complessa, e andrebbe attentamente approfondita, anche attraverso l'esame della documentazione esistente.

 

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