Condominio minimo, Il proprietario del sottotetto vuole trasformarlo in appartamento: chi paga il rifacimento del tetto?

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Due proprietari, io piano terra, l'altro primo piano e sottotetto. L'altro vuole trasformare il sottotetto in appartamento e vuole rifare il tetto, coibentarlo rifacendo anche l'appartamento al primo piano per ricavarne uno unico e affittarlo. Domanda: sono obbligato a partecipare al rifacimento del tetto ? Se si, in che misura? Il tetto non ha infiltrazioni, è vecchio ma ancora passabile.

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Condominio minimo, Il proprietario del sottotetto vuole trasformarlo in appartamento: chi paga il rifacimento del tetto?

 

Prima di tutto andrà chiarito che il proprietario del sottotetto non può farne necessariamente quel che vuole, a suo piacimento.

 

Per trasformare il sottotetto in appartamento, infatti, è necessario munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative, sempre ammesso che tale trasformazione sia fattibile alla luce della normativa urbanistica (la qual cosa non è per nulla scontata). Tra l'altro va anche sottolineato che, seppur composto da due soli condomini, il fabbricato di cui mi riferisce è un vero e proprio condominio (cosiddetto "condominio minimo") per cui non è improbabile che il Comune chieda il verbale di assemblea in cui è stato discusso dell'intervento di trasformazione del sottotetto.

 

Neppure andrà dimenticato che la legge di riforma del condominio ha reso obbligatoria la comunicazione all'Amministratore, e per il suo tramite all'assemblea dei condomini, dei lavori che - seppure eseguiti nelle parti di proprietà esclusiva - possano creare un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico del fabbricato (ed almeno in teoria un intervento edile può sempre creare pregiudizi del genere); qualora l'Amministratore non vi sia la ratio della norma (tenere informati i condomini) imporrebbe che tale comunicazione sia fatta direttamente agli altri proprietari, convocando apposita assemblea.

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Quanto ai lavori sulle parti comuni (tra cui il tetto rientra di sicuro, a meno che gli atti pubblici di acquisto della proprietà non dicano qualcosa di diverso) questi andranno regolarmente approvati in assemblea; dal momento che i condomini sono solo due, sarà necessaria in ogni caso l'unanimità perchè un solo proprietario, avesse pure una quota maggiore, non raggiunge la maggioranza delle teste.

 

Qualora, poi, si raggiunga l'unanimità, il costo del rifacimento del tetto andrà diviso secondo i millesimi di proprietà, a meno che non raggiungiate un diverso accordo (che essendo preso all'unanimità sarà pienamente valido tra le parti).

 

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