L'amministratore di condominio deve riscuotere i crediti entro sei mesi: che significa?

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Sulle regole della nuova riforma del condominio a proposito della riscossione dei crediti da parte dell'amministratore  c'è scritto che  deve riscuoterli entro 6 mesi . Cosa vuole dire? Grazie

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Commenti: 3
  • #1

    Elvira Di Donato (mercoledì, 11 giugno 2014 13:07)

    La nostra amministratrice, appellandosi a questa norma, ha mandato lettere di sollecito ai condomi in ritardo con le rate preventivate per l'andamento dell'esercizio dell'anno IN CORSO. Le rate sono state pagate da chi ha ricevuto le lettere con un ritardo più o meno consistente, ma comunque prima della chiusura del rendiconto. A rendiconto sono state poi attribuite a tali condomini spese personali pari a 35 euro più spese (circa 42 euro) per ogni lettera ricevuta. Per cui ora tali condomini risultano morosi perché dovrebbero pagare le lettere. Sottolineo che esiste un verbale del 2010 in cui si chiede all'amministratrice di consultare l'assemblea prima di intraprendere qualsiasi azione di tal genere e che non esiste un preventivo in cui si definisce il prezzo delle lettere di sollecito. In pratica chi riceveva le lettere non sapeva di doverle poi pagare tanto. Possono questi condomini rifiutarsi di pagare l'onere di queste lettere? In tal caso la spesa ricade sul condominio?

  • #2

    studiolegaledauria (venerdì, 13 giugno 2014 01:43)

    @Elvira Di Donato #1
    Le questioni giuridiche sono due:

    -1) Come detto, l'Amministratore ha l'obbligo di curare il recupero degli oneri condominiali, quindi scrivere una lettera di sollecito rientra nei suoi compiti ordinari; Lei mi riferisce di una assemblea del 2010 ma il contenuto è abbastanza vago; in ogni caso l'Amministratrice non ha iniziato alcuna azione legale, ma si è limitata solo a spedire una raccomandata, che - ripeto - rientra tra i suoi compiti ordinari.

    -2) Proprio perchè rientra tra i suoi compiti ordinari, però, l'Amministratore non ha diritto ad alcun compenso supplementare per tale attività, a meno che lo stesso non sia stato concordato all'atto della nomina (la qual cosa - da ciò che mi riferisce - non è successa nel Suo caso).

  • #3

    studiolegaledauria (giovedì, 02 febbraio 2017 00:37)

    Su questa e altre pagine del blog ricevo centinaia di richieste di pareri, a cui - data la mole - è praticamente impossibile rispondere con completezza e rapidità. Chiedo perciò scusa se solo ad alcuni verrà data pubblica risposta.

    Ricordo però a tutti che lo Studio opera sull'intero territorio nazionale per cui, qualora lo riteniate opportuno, sarà possibile organizzare un incontro (gratuito) con il Collega più vicino alla zona dove abitate, cliccando sull'apposito banner che troverete in questa pagina, all'inizio della discussione ("Clicca qui per trovare l'avvocato più vicino").

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