Se l'amministratore condominiale non ottempera ai suoi doveri e non é iscritto all'ordine, a chi ci si può rivolgere?

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Se l'amministratore condominiale non ottempera ai suoi doveri e non é iscritto all'ordine, a chi ci si può rivolgere?

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Prima di tutto va chiarito che non esiste alcun ordine degli Amministratori di condominio; al massimo esistono delle organizzazioni private, come ad  esempio l'A.N.A.C.I., l'A.N.AMM.I. e altre; si tratta però di semplici associazioni a cui possono aderire volontariamente persone che svolgono l'attività di Amministratore e non di Ordini come, ad esempio, quello degli Avvocati o di altre professioni a cui debbono essere obbligatoriamente iscritti coloro che esercitano la professione medesima.

 

Tanto premesso, nel caso di Amministratore che non operi secondo quanto previsto dalla normativa in materia, sarà possibile rivogersi, prima di tutto, all'Assemblea dei condomini, che può rimuovere in ogni momento l'Amministratore. La richiesta di convocazione andrà presentata all'Amministratore da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini potranno provvedere direttamente alla convocazione.

 

Qualora non si riesca a convocare validamente l'assemblea sarà possibile, anche da parte di un singolo condomino, il ricorso all'Autorità Giudiziaria per far rimuovere forzosamente l'Amministratore dalla sua carica. In tal caso l'Assemblea non potrà più riconfermare l'Amministratore rimosso (ne parlo più diffusamente in questo articlo del BLOG: Amministratore di condominio ladro? Ottieni la revoca giudiziale )

 

Amministratore condominiale ladro? Ottieni la revoca giudiziale - studio legale Avv. Michele D'Auria - servizio FREE

 

Naturalmente andrà dimostrato che l'Amministratore di cui si chiede la rimozione abbia contravvenuto alle disposizioni in tema di amministrazione condominiale e in particolare a quelle per cui è prevista la rimozione da parte dell'Autorità Giudiziaria. Nel caso di ricorso all'Assemblea, invece, la revoca dell'incarico sarà sempre possibile (nel caso sia immotivata però l'Amministratore avrà diritto all'onorario concordato fino alla scadenza prevista del mandato annuale). 

 

Vedo - comunque - che Lei mi scrive da Roma; dal momento che in tale città (come anche a Milano e Napoli) ricevo personalmente i lettori del sito che ne facciano richiesta, se vuole sarà possibile approfondire meglio di persona, tramite un incontro (gratuito) in studio; basterà utilizzare il banner presente qui sotto ("Clicca qui per trovare l'Avvocato più vicino").    

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Commenti: 2
  • #1

    corradozaccone_2008@libero.it (lunedì, 09 maggio 2016 16:38)

    Egr. Avv. D'auria
    nel caso prospettato sopra ,si puo' segnalare l'operato di mala gestione dell'amministratore alla sua Associazione a cui è iscritto e con quale risultato?grazie e cordiali saluti

  • #2

    studiolegaledauria (martedì, 07 febbraio 2017 11:40)


    Avviso ai lettori.

    Su questa e altre pagine ricevo centinaia di richieste di pareri, a cui - data la mole - è praticamente impossibile rispondere con completezza e rapidità. Chiedo perciò scusa se solo ad alcuni verrà data pubblica risposta.

    Ricordo però a tutti che lo Studio opera sull'intero territorio nazionale per cui, qualora lo riteniate opportuno, sarà possibile organizzare un incontro (gratuito) con il Collega più vicino alla zona dove abitate, cliccando sull'apposito banner che troverete in questa pagina, all'inizio della discussione ("Clicca qui per trovare l'avvocato più vicino").

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